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La Spagna ha una delle leggi più avanzate in Europa sulle tecniche di riproduzione umana assistita.

Ley 14/2006 26 de Mayo

    • Qualsiasi donna di età superiore ai 18 anni e con piena capacità di agire può essere destinataria o utilizzatrice delle tecniche regolate dalla presente Legge, a condizione che abbia dato il proprio consenso scritto al loro utilizzo in modo libero, consapevole ed esplicito. La donna può essere utilizzatrice o destinataria delle tecniche regolate dalla presente legge indipendentemente dal suo stato civile e dall’orientamento sessuale.
    • La donna che riceve le tecniche può richiedere che vengano sospese in qualsiasi momento durante la loro esecuzione e la sua richiesta deve essere indirizzata.
    • La donazione sarà anonima e dovrà garantire la riservatezza dei dati di identità dei donatori dei gameti da parte delle banche, nonché, se del caso, dei registri dei donatori e dei centri di attività istituiti.
      Possono essere utilizzati anche nella prevenzione e cura di malattie di origine genetica o ereditaria, quando è possibile ricorrere ad essi con sufficienti garanzie diagnostiche e terapeutiche, e sono strettamente indicati.
    • L’affiliazione dei nati con tecniche di riproduzione assistita sarà regolata dalle leggi civili. In Spagna, l’affiliazione materna è determinata dal parto (la donna che partorisce il bambino è sempre la madre legale).

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